Reddito di cittadinanza – proposta di legge M5S

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PROPOSTA DI LEGGE

Reddito di Cittadinanza

Art.1

 

(Finalità)

 

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il Reddito di Cittadinanza in attuazione dei principi fondamentali sanciti dall’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nonché dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38 della Costituzione.

 

2. Il Reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale nonché a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all’inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

 

3. Il Reddito di cittadinanza è istituito su tutto il territorio nazionale allo scopo di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro e alla sua libera scelta, all’istruzione, all’informazione, alla cultura sottraendo ogni individuo dall’ambito della precarietà al fine dell’ottenimento della redistribuzione della ricchezza e della salvaguardia della dignità della persona.

 

4. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo, denominato “Fondo per il reddito di cittadinanza”. Il Fondo è alimentato mediante il versamento degli importi derivanti dalle maggiori entrate e dalle riduzioni di spesa di cui all’articolo 20.

 

 

 

Art. 2

 

(Definizioni)

 

1. Ai fini dell’accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge si intende per:

 

a)   reddito di cittadinanza: l’insieme delle misure volte al sostegno al reddito per tutti i soggetti residenti sul territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di povertà come definita alla lettera d) al fine di garantire la pari dignità sociale e la partecipazione al progresso della nazione;

 

b)   beneficiario: qualunque soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per il diritto del reddito di cittadinanza;

 

c)   struttura informativa centralizzata: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l’aggiornamento di undi cui alla presente legge;

 

d)   soglia di povertà relativa: è il valore convenzionale calcolato dall’ISTAT che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia anche composta da un singolo soggetto, viene definita povera in termini relativi ossia in rapporto al livello economico medio di vita dell’ambiente o della nazione;

 

e)   reddito familiare: è il reddito complessivo netto derivante da redditi percepiti in Italia o all’estero, anche sotto la forma di sostegno al reddito o che potranno essere percepiti sulla base di apposita documentazione nell’anno di presentazione della richiesta di reddito di cittadinanza da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare;

 

f)   nucleo familiare: il nucleo composto da richiedente, soggetti con i quali convive e soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il dichiarante sono coloro che risultano dallo Stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare anche se residenti separatamente e non appartengono al medesimo nucleo familiare solo in caso di separazione giudiziale o omologazione della separazione consensuale, oppure quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori che convivono con il proprio genitore fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore stesso (caso di coniugi non conviventi). Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dal decreto legislativo del 1998 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n. 221 del 1999;

 

g)   familiari a carico: sono i componenti del nucleo familiare minori degli anni diciotto o i maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età purché studenti in possesso o di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi nell’apposito Repertorio nazionale condiviso tra Stato e Regioni con l’Accordo del 29 aprile 2010 o di un diploma di istruzione secondario di II grado utile per l’inserimento nel mondo del lavoro ovvero in corso di frequenza per l’acquisizione di uno dei predetti titoli o qualifiche ovvero iscritti al centro per l’impiego, nonché i figli affetti da disabilità tali da renderli non abili allo studio e/o al lavoro a prescindere dalla loro età;

 

h)   fondo per il reddito di cittadinanza: è il fondo di cui all’articolo 1 comma 4 della presente legge istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l’erogazione dei benefici di cui, alla presente legge;

 

i)    bilancio di competenze: è una metodologia di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e nell’orientamento professionale per adulti. È un percorso volontario che mira a promuovere la riflessione e l’autoriconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita al fine di renderne possibile la trasferibilità e la spendibilità nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo-lavorativo;

 

l)    salario minimo garantito: è la paga oraria minima che il datore di lavoro deve corrispondere.

 

 

 

Art. 3

 

(Reddito di Cittadinanza e sua determinazione)

 

1.   Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora unico componente di nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto pari a 7.200 euro stabilito in ordine alla soglia di povertà relativa, quantificata a partire dall’anno 2013 in 600 euro mensili netti.

[fine estratto] …………